Ascensore
È una cabina con comandi interni che collega i diversi piani di un edificio. È mossa da un motore e si sposta lungo guide rigide, la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi. L’ascensore può trasportare:
- solo persone
- sia persone che cose
- soltanto cose se la cabina è accessibile, cioè se una persona può entrarvi senza difficoltà, altrimenti è considerato montacarichi.
Montacarichi
È una cabina a motore di portata superiore a 25 kg che collega i piani di un edificio e che si sposta lungo guide rigide con un’inclinazione sull'orizzontale superiore a 15 gradi. Il montacarichi trasporta solo cose e nella maggior parte dei casi è inaccessibile alle persone. Anche se, vista la grandezza dell’apparecchio, una persona potrebbe entrarvi senza difficoltà, il montacarichi non deve comunque essere utilizzato per il trasporto della persona e non deve essere munito di comandi situati al suo interno.
Piattaforma elevatrice per disabili
È una cabina a motore che collega i piani di un edificio e che si sposta lungo guide rigide con altezza superiore a due metri. È destinata al trasporto di persone disabili.
Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dall'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162.
I componenti di sicurezza per ascensori rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162 e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.
Approfondimenti
Per conservare l'impianto e il suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante devono affidare la manutenzione di tutto il sistema a un soggetto specializzato (Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162, art. 15). Il soggetto specializzato può essere:
- una persona munita di certificato di abilitazione
- una ditta specializzata
- un operatore comunitario con apposita specializzazione.
Tutti devono intervenire con personale abilitato.
Non rientrano in queste categorie i seguenti apparecchi (Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162, art. 1):
- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162, art. 11
- gli ascensori da cantiere
- gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni
- gli apparecchi di sollevamento installati all’interno di mezzi di trasporto
- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine
- i treni a cremagliera
- le scale mobili e i marciapiedi mobili.
Per l'installazione di questi apparecchi sono previste specifiche procedure, diverse da quelle definite per ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.